Piaghe da decubito: non sono un destino.

Le piaghe da decubito fanno paura.

Ai pazienti, perché fanno male e cambiano la qualità della vita.
Alle famiglie, perché sono il segnale che “qualcosa è andato storto”.
Alle strutture, perché sono spesso il punto in cui la medicina incontra il diritto.

La sentenza del Tribunale di Roma n. 2944/2025 del 26 febbraio 2025 è uno di quei casi che vale la pena leggere fino in fondo.
Non per la condanna in sé (la causa si chiude con una conciliazione ex art. 185-bis c.p.c.), ma per come il giudice e i CTU trattano il tema delle piaghe da decubito.

Il paziente fragile che non aveva mai avuto piaghe

Il protagonista della vicenda è un paziente affetto da sclerosi laterale primaria, seguito da anni in assistenza domiciliare programmata.

Il suo medico di base lo mette per iscritto:

  • è un paziente seguito da molti anni;
  • passa a letto molte ore al giorno;
  • non ha mai sviluppato lesioni da decubito.

Questa frase pesa più di tante perizie:
un paziente gravemente compromesso, immobilizzato, ma senza piaghe.
Vuol dire che qualcuno, a casa, le misure preventive le stava facendo. E le stava facendo bene.

Nel settembre 2017 il paziente viene ricoverato presso un ospedale per occlusione intestinale da fecaloma, in un contesto di sospetta infezione delle vie urinarie.
Ricovero dall’11 al 18 settembre.
All’uscita, cambia tutto.

Pochi giorni dopo, il medico curante lo visita a domicilio e scrive:

  • “estese piaghe da decubito nella regione lombosacrale con aree di infezione e necrosi”;
  • condizioni generali “estremamente scadute”.

Il servizio riabilitativo domiciliare conferma: il fisioterapista, il giorno stesso della dimissione, trova un ampio decubito sacrale con necrosi e segnala anche un arrossamento al tallone.

Non stiamo parlando di un lieve arrossamento insorto settimane dopo.
Parliamo di una lesione da decubito in stadio IV, di 12 x 12 cm, con 4 cm di profondità, già pochi giorni dopo il ricovero.

Le posizioni: colpa della struttura o “semplice complicanza”?

L’attore cita in giudizio la struttura sanitaria e contesta la gestione del ricovero:

  • nessuna valutazione del rischio di piaghe da decubito;
  • nessuna o insufficiente annotazione in cartella su misure preventive;
  • omissione di interventi adeguati rispetto alle condizioni (età, immobilità, patologia neurologica).

In sintesi: lesione prevedibile e prevenibile, se fossero state adottate tutte le misure doverose.

La struttura risponde con la linea difensiva classica:

  • la condotta dei sanitari è stata corretta e conforme alle linee guida;
  • la lesione da decubito, comparsa solo in fase iniziale al momento della dimissione, rientra nelle “complicanze prevedibili ma non prevenibili”;
  • alla luce delle condizioni generali del paziente, la piaga rientrerebbe in quell’area di eventi che “possono sfuggire” nonostante le cautele.

Tradotto: abbiamo fatto tutto il possibile, ma con un paziente così fragile la lesione può comunque comparire, senza che questo significhi colpa.

La CTU medico-legale: dove nascono davvero le piaghe

Il giudice nomina due CTU medico-legali.
La perizia è il cuore del caso.

I consulenti:

  • confermano che durante il ricovero il paziente sviluppa una lesione da decubito di IV grado in sede sacrale;
  • rilevano un difetto di prevenzione e gestione;
  • quantificano:
    • danno biologico permanente al 15%;
    • invalidità temporanea parziale al 75% per 105 giorni;
    • invalidità temporanea parziale al 50% per 90 giorni.

Ma il punto forte della CTU è la ricostruzione del nesso causale:

  • le piaghe da decubito non sono una malattia misteriosa;
  • non sono un evento improvviso;
  • sono l’esito di pressione prolungata, mancato scarico, mancata mobilizzazione, mancato uso di presidi adeguati, mancata valutazione del rischio.

I CTU richiamano espressamente la giurisprudenza della Cassazione:
se vuoi parlare di concause naturali (come la malattia neurologica e la fragilità del paziente), devi capire che ruolo hanno sul piano giuridico.

E qui arriva un passaggio chiave.

Concause naturali: perché non “salvano” la struttura

I consulenti spiegano che:

  • le condizioni preesistenti (sclerosi laterale primaria, allettamento, fragilità) sono condizioni naturali;
  • queste condizioni possono favorire la comparsa di lesioni, ma non spezzano il nesso causale con l’omissione dei sanitari;
  • in termini giuridici, si tratta di concause naturali non imputabili, che non permettono una “frazione” di responsabilità.

La Cassazione ha chiarito che puoi fare una ripartizione di responsabilità solo tra più condotte umane colpevoli, non tra una condotta colpevole e una condizione naturale di sfondo.

Quindi:

  • la patologia neurologica preesistente non riduce la percentuale di danno biologico;
  • non consente di parlare di “danno differenziale” (qui la Corte richiama i principi della sentenza n. 28986/2019 sulla coesistenza di menomazioni preesistenti e nuovi esiti lesivi).

Il messaggio è netto:
non puoi usare la fragilità del paziente come scudo, né per negare il nesso causale né per abbassare il risarcimento, se quella fragilità era proprio la ragione per cui dovevi attivare misure di prevenzione ancora più serrate.

“Complicanza” non basta: il diritto guarda ai fatti, non alle etichette

Un altro passaggio centrale della motivazione è il richiamo alla Cassazione sul tema “complicanze vs causa non imputabile”.

La Corte, da anni, ripete un concetto semplice:

  • non è decisivo che un evento sia chiamato “complicanza” in medicina;
  • ciò che conta è se, nel caso concreto, era prevedibile ed evitabile con una condotta conforme alle leges artis;
  • se il medico (o la struttura) prova di avere rispettato regole, protocolli, linee guida, allora la complicanza può trasformarsi in evento non imputabile;
  • se quella prova manca, l’etichetta “complicanza” non ha alcun valore esimente.

Nel caso deciso dal Tribunale di Roma, la CTU:

  • non trova in cartella una documentazione adeguata sulle misure di prevenzione adottate;
  • esclude che siano state fatte tutte le azioni doverose in rapporto al rischio;
  • collega direttamente la lesione alla gestione del ricovero.

Risultato: la piaga da decubito non è considerata una mera complicanza inevitabile, ma l’esito di una condotta omissiva.

La proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.

Alla luce di tutto questo, il giudice non si limita a “prendere atto” della CTU.
Fa un passo in più: usa l’art. 185-bis c.p.c. per formulare una proposta di conciliazione strutturata:

  • pagamento, da parte della struttura, di una somma calcolata secondo le tabelle in uso al Tribunale di Roma, sulla base del 15% di danno biologico e delle invalidità temporanee accertate;
  • spese di CTU a carico della convenuta;
  • contributo alle spese legali e al contributo unificato dell’attore.

Sia il paziente che la struttura aderiscono alla proposta.
Il giudice, quindi, dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Ma il contenuto della motivazione resta.
E diventa un segnale chiaro per chi gestisce oggi pazienti fragili.

Che cosa dice questo caso a cliniche e direttori sanitari

Da questa vicenda emergono alcune linee nette.

1. Il paziente fragile non è “condannato” alle piaghe

Il fatto che un paziente sia anziano, allettato, neurologico non rende la piaga “fisiologica”.
Anzi: aumenta il dovere di prevenzione della struttura.

2. La prevenzione non è un concetto astratto. È check-list quotidiana

Prevenzione significa, e va scritto in cartella:

  • valutazione del rischio (es. scala di Braden o analoghe);
  • piano di mobilizzazione;
  • uso di materassi e presidi antidecubito adeguati;
  • controllo nutrizionale e idratazione;
  • monitoraggio quotidiano della cute, con traccia scritta di ciò che si vede e di ciò che si fa.

Se in cartella “non c’è nulla”, in giudizio è come se non si fosse fatto nulla.

3. Le concause naturali non riducono la responsabilità

Età, comorbilità, patologie neurologiche:

  • spiegano perché il paziente è a rischio;
  • non giustificano l’assenza di prevenzione;
  • non permettono di abbassare il danno, se la lesione è frutto di una gestione inadeguata.

4. La cartella clinica è il vero banco di prova

In questa causa, la CTU insiste molto sulla documentazione.
La struttura sosteneva di aver fatto tutto il possibile.
Ma se la cartella non dimostra:

  • valutazione del rischio;
  • scelta di presidi adeguati;
  • mobilizzazione programmata;

allora la difesa resta “a parole”.
E in giudizio le parole non bastano.

E per i pazienti e le famiglie?

Questa sentenza ricorda anche un altro punto essenziale:

  • le piaghe da decubito non sono “colpa dei familiari” solo perché il paziente è a casa;
  • quando la lesione nasce durante il ricovero, in una fase in cui il paziente è sotto controllo esclusivo della struttura, il baricentro della responsabilità è lì;
  • la famiglia potrà avere un ruolo successivo, ma la genesi della piaga resta legata a ciò che è stato (o non è stato) fatto in reparto.

Conclusione: la piaga da decubito come cartina di tornasole del rischio clinico

Le piaghe da decubito, oggi, sono una cartina di tornasole:

  • dicono molto sulla qualità dell’assistenza;
  • raccontano l’organizzazione di reparto meglio di tanti protocolli scritti e mai applicati;
  • entrano nei giudizi di responsabilità con un peso sempre crescente.

La sentenza del Tribunale di Roma del 2025 non inventa nulla di nuovo.
Ma mette in fila, in modo chiaro, alcuni punti che chi lavora in sanità non può più ignorare:

  • la prevedibilità della lesione;
  • il dovere di prevenzione attiva;
  • il ruolo limitato delle concause naturali;
  • l’irrilevanza dell’etichetta “complicanza” se manca la prova di una condotta conforme alle leges artis;
  • il valore decisivo della CTU e della cartella clinica.

In una frase:
la piaga da decubito non è solo una ferita sulla pelle del paziente.
È, quasi sempre, uno specchio fedele di come una struttura decide di prendersi cura – o di non prendersi cura – della sua fragilità.

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