
Se scelgo il mio avvocato, l’assicurazione deve rimborsarlo?
Spese di resistenza, gestione della lite e conflitto con la compagnia: quando il costo del difensore scelto dall’assicurato può essere posto a carico dell’assicuratore
Quando arriva una richiesta di risarcimento, molti assicurati danno per scontata una regola apparentemente semplice: se interviene la compagnia assicuratrice, sarà quest’ultima a scegliere il legale; se invece l’assicurato preferisce affidarsi a un proprio professionista, la relativa parcella resterà necessariamente a suo carico.
In realtà, la disciplina delle spese di resistenza è più complessa.
Una recente sentenza del Tribunale di Milano, 16 luglio 2026 n.6086/2026, resa in una controversia seguita dal nostro Studio, offre l’occasione per affrontare un tema che spesso emerge soltanto quando il contenzioso è già iniziato: può l’assicuratore negare il rimborso dell’avvocato scelto autonomamente dall’assicurato soltanto perché quel professionista non è stato designato dalla compagnia?
La risposta, secondo il Tribunale, non può essere automaticamente positiva.
Ma questo non significa neppure che qualunque spesa legale sostenuta dall’assicurato debba essere sempre rimborsata.
La distinzione è importante.
La vicenda: dalle infiltrazioni alla chiamata in causa dell’assicurazione
Il giudizio nasceva da infiltrazioni verificatesi all’interno di un appartamento.
La proprietaria dell’immobile dal quale provenivano le perdite era stata chiamata a rispondere dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c. e, dopo un precedente accertamento tecnico preventivo, si era costituita nel successivo giudizio di merito chiamando in garanzia la propria compagnia assicuratrice.
La controversia presentava due distinti profili assicurativi.
Il primo riguardava l’operatività della copertura rispetto alle perdite provenienti dalle tubazioni e, in particolare, il significato da attribuire alla nozione contrattuale di “fatto accidentale”. È il tema che ho già affrontato nel precedente articolo.
Ma la stessa decisione conteneva un secondo profilo, autonomo e particolarmente interessante.
L’assicurata si era difesa affidandosi a professionisti di propria fiducia e aveva chiesto alla compagnia il rimborso delle somme sostenute per quella difesa.
L’assicuratore opponeva la clausola contrattuale relativa alla gestione della lite, sostenendo che non fossero rimborsabili i costi dei professionisti che non fossero stati designati dalla compagnia.
Il Tribunale di Milano ha respinto questa impostazione.
Spese di resistenza: cosa prevede l’art. 1917 c.c.
Il punto di partenza è l’art. 1917, terzo comma, c.c.
La norma stabilisce che le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore entro i limiti previsti dalla disposizione stessa.
Sono le cosiddette spese di resistenza.
La logica della norma è comprensibile: la difesa dell’assicurato contro la richiesta del terzo non tutela soltanto il patrimonio dell’assicurato.
Se la domanda risarcitoria viene respinta, oppure viene ridimensionata, diminuisce anche l’esposizione economica dell’assicuratore.
La difesa, quindi, viene svolta anche nell’interesse della compagnia.
A questa previsione si affianca l’art. 1932 c.c., che impedisce di derogare contrattualmente, in senso meno favorevole all’assicurato, alla disciplina prevista dall’art. 1917, terzo comma.
Ed è su questo punto che assume particolare rilievo la giurisprudenza della Cassazione richiamata dal Tribunale di Milano.
La Cassazione n. 21220/2022 ha infatti ritenuto nulla la clausola che, in sostanza, condizioni il rimborso delle spese sostenute per avvocati o tecnici non designati dall’assicuratore al preventivo consenso della compagnia, quando essa determini una deroga in peius rispetto alla tutela riconosciuta dalla legge.
Il principio è stato applicato anche nel caso esaminato dal Tribunale milanese.
Quando la compagnia contesta la copertura
La decisione, tuttavia, non si ferma alla validità astratta della clausola.
Ed è questo, a mio avviso, il passaggio più interessante.
Il Tribunale considera anche il comportamento concretamente tenuto dall’assicuratore.
Nel giudizio la compagnia non aveva dimostrato di avere offerto una concreta gestione della lite e, soprattutto, aveva contestato l’operatività della polizza e il proprio obbligo di manleva.
Il Giudice evidenzia quindi la posizione sostanzialmente antagonista assunta dall’assicuratore rispetto all’assicurata.
La questione diventa allora molto concreta.
Se la compagnia sostiene che il sinistro non rientra nella copertura e chiede di non essere tenuta a garantire l’assicurato, può nello stesso tempo pretendere che quest’ultimo rinunci a una propria difesa e si affidi esclusivamente a professionisti individuati dalla stessa compagnia?
Quando gli interessi iniziano a divergere, la possibilità per l’assicurato di organizzare autonomamente la propria difesa assume evidentemente un significato diverso.
Nel caso deciso dal Tribunale di Milano la conseguenza è stata anche economica: la compagnia è stata condannata, oltre alla manleva relativa al danno, al rimborso di euro 4.897 per spese di resistenza, comprendenti i costi riferiti all’accertamento tecnico preventivo e al successivo giudizio di merito.
Ciò che la sentenza dice. E ciò che non dice
È però importante non attribuire alla decisione un significato più ampio di quello che effettivamente possiede.
La sentenza non afferma che ogni assicurato possa scegliere liberamente qualsiasi avvocato, sostenere qualsiasi costo e successivamente pretendere dalla compagnia il rimborso integrale della parcella.
Le spese di resistenza restano sottoposte a precise condizioni.
Devono essere collegate alla necessità di resistere alla pretesa del danneggiato, devono essere giustificate e congrue e restano soggette ai limiti quantitativi stabiliti dall’art. 1917 c.c.
La giurisprudenza sottolinea, inoltre, che le spese affrontate dall’assicurato devono essere ragionevoli e coerenti con l’interesse comune alla difesa.
C’è poi un ulteriore aspetto processuale che non dovrebbe essere sottovalutato.
Le spese sostenute per difendersi dal danneggiato, quelle eventualmente necessarie per discutere con la compagnia sull’operatività della garanzia e le spese processuali poste a carico della parte soccombente non costituiscono necessariamente la stessa voce.
La Cassazione n. 4275/2024 ha chiarito anche l’importanza di formulare in maniera specifica la domanda di rimborso delle spese di resistenza.
Una generica richiesta di condanna alle spese di causa può quindi non essere sufficiente a ottenere anche ciò che spetta ai sensi dell’art. 1917 c.c.
Un aspetto apparentemente tecnico, ma che può avere conseguenze economiche significative.
Conclusioni e suggerimenti
Il primo errore è pensare che, una volta stipulata una polizza di responsabilità civile, qualsiasi questione relativa alla difesa venga automaticamente gestita dalla compagnia.
Non è necessariamente così.
Quando viene notificata una richiesta di risarcimento occorre verificare fin dall’inizio non soltanto se la polizza copra il sinistro, ma anche quale sia la posizione concreta assunta dall’assicuratore e come siano disciplinate la gestione della lite e le spese difensive.
In particolare, è opportuno controllare tempestivamente quattro aspetti:
- se la compagnia abbia realmente assunto la gestione della vertenza e con quali modalità;
- se stia contestando, in tutto o in parte, l’operatività della garanzia;
- se tra assicuratore e assicurato si sia determinato un possibile conflitto di interessi;
- se le spese sostenute per la difesa siano necessarie, documentate e correttamente richieste alla compagnia.
Il momento in cui affrontare questi problemi non è quello in cui arriva la parcella dell’avvocato.
È quello in cui nasce la controversia.
Perché scegliere un proprio difensore non significa automaticamente rinunciare al rimborso, così come avere ragione sulla copertura assicurativa non significa automaticamente ottenere il rimborso di qualsiasi costo legale.
Occorre distinguere le diverse voci, verificare la polizza, valutare il comportamento della compagnia e formulare correttamente le relative domande.
Ed è proprio questo uno degli aspetti che il cliente spesso non conosce: la polizza non stabilisce soltanto chi dovrà pagare il danno. Può incidere anche su chi dovrà sopportare il costo necessario per difendersi da quel danno.
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