Struttura sanitaria assicurata, ma senza manleva: quando la prescrizione presenta il conto

Avere una polizza assicurativa non significa necessariamente essere coperti nel momento in cui arriva una richiesta di risarcimento.

Per una struttura sanitaria, infatti, la sottoscrizione della polizza rappresenta soltanto il primo passaggio: la garanzia deve essere tempestivamente attivata e il diritto all’indennizzo deve essere preservato nel tempo.

La Cassazione civile, Sezione III, con l’ordinanza n. 24510 del 6 agosto 2026, affronta proprio le conseguenze della prescrizione della manleva assicurativa, in una vicenda nella quale una struttura sanitaria, pur disponendo di una propria compagnia, si è ritrovata esposta alla domanda di regresso avanzata dall’assicuratore del medico.

La decisione offre un’indicazione importante per cliniche, poliambulatori, centri medici e professionisti sanitari: la gestione assicurativa del sinistro non può essere rinviata al momento della condanna o del pagamento. Deve iniziare dalla prima richiesta formulata dal paziente.

Il caso: la responsabilità della struttura e del medico

La controversia traeva origine da un episodio di malpractice sanitaria verificatosi durante un parto.

Con sentenza n. 325/2011, successivamente passata in giudicato, il Tribunale di Vibo Valentia aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dai genitori della minore danneggiata. La struttura sanitaria e il medico erano stati condannati al risarcimento, mentre la compagnia assicurativa del sanitario era stata condannata a tenere indenne il proprio assicurato.

Dalla successiva interpretazione della sentenza era emerso che la responsabilità doveva considerarsi ripartita nella misura del 50% a carico della struttura e del restante 50% a carico del medico.

L’assicurazione del medico aveva tuttavia corrisposto integralmente ai danneggiati la somma complessiva di € 380.688. Dopo il pagamento, aveva esercitato il regresso nei confronti della struttura sanitaria, chiedendo e ottenendo dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo per € 190.344,38, corrispondente alla quota di responsabilità attribuita alla struttura.

Quest’ultima aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e aveva chiesto di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, affinché la tenesse indenne dalle conseguenze economiche della controversia.

La compagnia aveva però eccepito la prescrizione della manleva assicurativa ai sensi dell’art. 2952 c.c.

Il diritto della struttura nei confronti dell’assicuratore

Occorre distinguere chiaramente i due rapporti giuridici coinvolti.

Il primo riguarda il rapporto tra il paziente danneggiato e la struttura sanitaria. La prescrizione del diritto derivante dalla polizza non elimina la responsabilità della struttura e non riduce il risarcimento spettante al paziente.

Il secondo rapporto riguarda, invece, la struttura e la propria compagnia assicurativa. In questo ambito, la struttura esercita il diritto contrattuale a essere tenuta indenne delle conseguenze patrimoniali del sinistro.

La prescrizione opera soltanto su questo secondo rapporto. La struttura, pertanto, può continuare a essere obbligata verso il paziente o verso il condebitore che abbia pagato l’intero risarcimento, ma non essere più in condizione di trasferire il relativo costo sulla propria compagnia.

È precisamente questo il rischio della prescrizione della manleva assicurativa: la responsabilità verso il danneggiato rimane, mentre viene meno la possibilità di ottenere l’indennizzo dall’assicuratore.

Quando doveva essere attivata la garanzia?

La Corte d’appello di Bologna aveva ritenuto che il diritto alla manleva potesse essere esercitato sin dal momento in cui i genitori della minore avevano lamentato la malpractice.

La struttura non poteva, quindi, attendere la successiva domanda di regresso formulata dall’assicurazione del medico.

Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’art. 2952 c.c. collega la decorrenza del termine al momento in cui il terzo danneggiato richiede il risarcimento all’assicurato oppure promuove contro di lui l’azione giudiziaria.

La richiesta risarcitoria del paziente rappresenta, dunque, un momento decisivo. Da quel momento la struttura deve denunciare il sinistro, verificare l’apertura della posizione assicurativa, trasmettere la documentazione e controllare che il diritto alla manleva rimanga integro.

Va tuttavia precisato un aspetto: l’ordinanza n. 24510/2026 non afferma espressamente che la struttura non avesse mai denunciato il sinistro. Dal testo non è possibile stabilire se la denuncia fosse mancata, fosse stata tardiva, non fosse stata adeguatamente provata oppure non avesse prodotto gli effetti invocati.

Ciò che la Cassazione accerta è che la dichiarazione di prescrizione del diritto all’indennizzo non era stata specificamente impugnata ed era quindi diventata definitiva.

Sarebbe pertanto inesatto sostenere che la Suprema Corte abbia direttamente accertato l’omessa denuncia del sinistro. È corretto affermare, invece, che la struttura non aveva efficacemente preservato o contestato la perdita del proprio diritto alla manleva.

Il tentativo di trasformare la manleva in una domanda risarcitoria

Dopo l’eccezione di prescrizione, la struttura aveva formulato una domanda subordinata di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei confronti della propria compagnia.

La tesi era sostanzialmente questa: anche se il diritto all’indennizzo fosse stato prescritto, sarebbe rimasto autonomamente azionabile il diritto al risarcimento del danno provocato dall’inadempimento dell’assicuratore.

La Cassazione ha respinto questa impostazione.

Secondo la Corte, una volta divenuta definitiva la prescrizione dell’obbligazione assicurativa, non è possibile ottenere lo stesso risultato economico attraverso una diversa qualificazione della domanda. Non si può, in altri termini, sostenere di non poter più chiedere l’indennizzo perché prescritto e, contemporaneamente, domandare una somma equivalente qualificandola come risarcimento del danno derivante dal mancato pagamento del medesimo indennizzo.

Diversamente, la prescrizione verrebbe sostanzialmente neutralizzata.

La Corte ha inoltre rilevato un ulteriore ostacolo processuale: la domanda risarcitoria era stata proposta soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. Poiché la struttura aveva originariamente richiesto soltanto la manleva, la successiva domanda di risarcimento è stata considerata nuova e, quindi, inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile, mentre le ulteriori questioni relative alla decorrenza e alla durata della prescrizione sono state dichiarate assorbite.

Cosa non ha deciso la Cassazione

L’ordinanza deve essere letta con attenzione anche per ciò che non afferma.

La Cassazione non ha riesaminato nel merito:

  • se il diritto alla manleva fosse stato effettivamente prescritto;
  • quale fosse l’esatta data iniziale della prescrizione;
  • se fossero intervenuti validi atti interruttivi o sospensivi;
  • se la struttura avesse effettuato una precedente denuncia del sinistro;
  • se trovasse applicazione un termine diverso alla domanda risarcitoria.

Queste questioni non sono state decise perché la statuizione sulla prescrizione era ormai coperta dal giudicato e la domanda risarcitoria risultava comunque inammissibile.

La portata della decisione è nondimeno rilevante: quando la prescrizione della manleva assicurativa è definitivamente accertata, l’assicurato non può aggirarne gli effetti trasformando la stessa pretesa in una domanda di risarcimento per inadempimento.

Le indicazioni operative per le strutture sanitarie

La gestione di un sinistro sanitario richiede un’attività coordinata sin dalla prima comunicazione ricevuta dal paziente o dal suo legale.

La struttura dovrebbe verificare immediatamente:

  • quale polizza fosse operativa al momento rilevante;
  • se la copertura sia “loss occurrence” oppure “claims made”;
  • l’eventuale presenza di retroattività, ultrattività, franchigie o scoperti;
  • se la richiesta ricevuta integri una circostanza o un sinistro da denunciare;
  • a quale compagnia e con quali modalità debba essere effettuata la denuncia;
  • se il broker abbia effettivamente trasmesso la comunicazione all’assicuratore;
  • quali termini di prescrizione siano in corso;
  • se siano necessari ulteriori atti per preservare il diritto alla manleva;
  • quale strategia adottare in caso di pluralità di responsabili e assicuratori.

È inoltre indispensabile conservare la prova documentale delle comunicazioni inviate. Non basta confidare nell’apertura informale della pratica o nella trasmissione verbale al broker.

La gestione della copertura assicurativa non è un’attività meramente amministrativa: costituisce parte integrante del risk management sanitario.

La prevenzione comincia dalla prima richiesta del paziente

L’ordinanza n. 24510/2026 dimostra che la polizza può perdere concretamente la propria utilità se il diritto alla manleva non viene attivato e preservato correttamente.

Quando la compagnia eccepisce la prescrizione, può essere ormai troppo tardi per rimediare. E non sempre sarà possibile prospettare una diversa domanda di inadempimento contrattuale.

Per questo motivo, ogni richiesta di risarcimento dovrebbe essere esaminata contemporaneamente sotto tre profili: responsabilità sanitaria, copertura assicurativa e strategia processuale.

Lo Studio MSDA assiste medici, poliambulatori e strutture sanitarie nella gestione delle richieste risarcitorie, nella verifica delle polizze e nel coordinamento con compagnie assicurative e broker.

Avete ricevuto una richiesta di risarcimento da parte di un paziente? È importante verificare subito che il sinistro sia stato regolarmente comunicato alla compagnia assicurativa e che non siano decorsi i termini per ottenere la copertura prevista dalla polizza.

Iscriviti alla nostra newsletter esclusiva per ricevere consigli pratici, aggiornamenti normativi e strumenti utili.