Assicurazione infiltrazioni acqua: quando deve pagare

Quando si parla di assicurazione infiltrazioni acqua, uno dei problemi più frequenti nasce quando la compagnia contesta la copertura sostenendo che la perdita non derivi da una vera e propria “rottura accidentale”. Ma è sufficiente che il tubo non risulti materialmente spezzato per escludere la garanzia? Una recente sentenza n.6086/2026 del Tribunale di Milano, Sezione X civile, 16 luglio 2026, affronta proprio questo problema e offre indicazioni interessanti sul significato da attribuire al concetto di accidentalità nelle polizze di responsabilità civile. Il punto è particolarmente rilevante perché, nella pratica, termini come perdita, trafilamento, cedimento di un raccordo o vetustà dell’impianto possono diventare il terreno sul quale assicurato e compagnia attribuiscono significati molto diversi alla stessa clausola contrattuale.
Il caso: infiltrazioni provenienti dall’impianto privato
La controversia nasceva da infiltrazioni e stillicidi verificatisi nell’appartamento sottostante a un’altra unità immobiliare. A seguito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU aveva ricondotto la causa delle infiltrazioni a perdite provenienti dalle tubazioni di adduzione e dai relativi raccordi dell’impianto idrico-sanitario del bagno dell’appartamento sovrastante. Il Tribunale ha aderito alle conclusioni tecniche e ha quindi riconosciuto la responsabilità della proprietaria dell’impianto ai sensi dell’art. 2051 c.c., quale custode della cosa dalla quale proveniva il danno. La proprietaria aveva però chiamato in causa la propria compagnia assicurativa chiedendo di essere manlevata dalle conseguenze economiche dell’eventuale condanna. Ed è proprio su questo rapporto assicurativo che la decisione presenta il profilo più interessante.
La contestazione dell’assicurazione: non c’è stata una “rottura”
La compagnia sosteneva l’inoperatività della garanzia contestando l’esistenza di una vera “rottura accidentale” dell’impianto. La questione è tutt’altro che formale. Molte polizze immobiliari prevedono infatti la copertura dei danni derivanti da spargimento d’acqua subordinandola alla presenza di una “rottura accidentale” degli impianti. Di fronte a una perdita proveniente da giunzioni, raccordi o punti di collegamento, può quindi sorgere la contestazione secondo cui non vi sarebbe stata una rottura in senso proprio, ma soltanto un trafilamento o una perdita progressiva. Ma una simile distinzione può essere sufficiente, da sola, per negare la garanzia?
Assicurazione infiltrazioni acqua: cosa significa “accidentale”
Il Tribunale di Milano ha respinto l’eccezione della compagnia valorizzando, innanzitutto, un passaggio importante della consulenza tecnica. Il CTU non aveva escluso l’eventuale accidentalità delle perdite, considerando sia la particolarità del materiale delle tubazioni, sia il fatto che i fenomeni si fossero manifestati soprattutto in corrispondenza delle giunzioni tra tubi e raccordi, sia la possibile incidenza di problemi di tenuta o sovrapressioni. Il Giudice richiama quindi Cass. civ., Sez. III, ord. 1° febbraio 2024, n. 3051, affrontando il significato di “fatto accidentale” nell’assicurazione della responsabilità civile. L’accidentalità non può essere identificata automaticamente con il solo caso fortuito. Se così fosse, la copertura assicurativa finirebbe paradossalmente per operare proprio nei casi nei quali non sussiste responsabilità dell’assicurato e per essere esclusa quando il danno deriva invece da un comportamento colposo. Il fatto accidentale va quindi letto, nel contesto della responsabilità civile, in contrapposizione al fatto volontariamente e dolosamente provocato.
Responsabilità ex art. 2051 c.c. e copertura assicurativa possono convivere
Un ulteriore passaggio della decisione è particolarmente significativo. Il fatto che il proprietario venga ritenuto responsabile quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. non determina automaticamente l’esclusione della garanzia assicurativa. Il titolo di responsabilità verso il danneggiato e l’operatività della polizza sono infatti questioni differenti. Nel caso deciso dal Tribunale di Milano, da un lato è stata riconosciuta la responsabilità della proprietaria dell’impianto che aveva causato le infiltrazioni; dall’altro, è stata accolta la domanda di garanzia proposta nei confronti dell’assicuratore. Per chi stipula una assicurazione infiltrazioni acqua, questo è un passaggio importante: essere civilmente responsabili del danno non significa, di per sé, perdere il diritto alla copertura assicurativa. Occorre invece verificare quale rischio sia stato effettivamente assicurato e quali esclusioni siano state espressamente previste nel contratto.
Perdita, trafilamento e rottura: attenzione alle definizioni
La sentenza non consente di affermare che qualsiasi perdita d’acqua debba essere automaticamente considerata una rottura accidentale. Sarebbe una conclusione troppo ampia. Dice però qualcosa di altrettanto importante: la qualificazione dell’evento non può dipendere esclusivamente dall’etichetta utilizzata per descriverlo. Se la perdita si verifica in corrispondenza di un raccordo o di una giunzione, occorre accertare tecnicamente che cosa sia realmente accaduto e verificare il contenuto concreto della polizza. Non è quindi sufficiente contrapporre in astratto “trafilamento” e “rottura”. Bisogna capire se vi sia stato un cedimento della tenuta dell’impianto, quale ne sia stata la causa e, soprattutto, se quella specifica situazione sia effettivamente esclusa dalla garanzia contrattuale. Nel caso esaminato, il dato tecnico decisivo era proprio l’impossibilità di escludere l’accidentalità delle perdite.
Quando la compagnia può escludere la copertura
Il tema va quindi affrontato partendo dal contratto. La compagnia può certamente delimitare il rischio assicurato e prevedere specifiche esclusioni, purché queste risultino dal contenuto della polizza e siano applicabili alla concreta fattispecie. Diverso è trasformare, dopo il verificarsi del sinistro, una determinata interpretazione della parola “rottura” in un requisito ulteriore non chiaramente espresso nelle condizioni contrattuali. In presenza di assicurazione infiltrazioni acqua, occorre pertanto verificare almeno tre elementi: la causa tecnica della perdita, la formulazione esatta della garanzia e le eventuali esclusioni previste dalla polizza. È dall’esame coordinato di questi elementi, e non da una definizione astratta, che può dipendere l’operatività della copertura.
Indicazioni operative per l’assicurato
Quando la compagnia nega la garanzia sostenendo che non vi sia stata una rottura accidentale, è opportuno evitare di fermarsi alla sola comunicazione di diniego. Occorre verificare la polizza integralmente, comprese definizioni, condizioni particolari ed esclusioni; ricostruire tecnicamente l’origine della perdita; acquisire relazioni, fotografie e documentazione degli interventi effettuati; verificare se la causa indicata dall’assicuratore sia stata realmente accertata oppure soltanto ipotizzata. La prova tecnica assume quindi un ruolo centrale. Nel caso deciso dal Tribunale di Milano è stato proprio l’accertamento del CTU, che non aveva escluso l’accidentalità delle perdite, a incidere sulla valutazione dell’eccezione proposta dalla compagnia.
Conclusioni
La sentenza n. 6086/2026 del Tribunale di Milano del 16 luglio 2026 offre un’indicazione utile nei contenziosi relativi alla assicurazione infiltrazioni acqua: la nozione di “rottura accidentale” non può essere valutata attraverso un automatismo puramente terminologico. Perdita, trafilamento, cedimento di una giunzione o condizioni dell’impianto devono essere esaminati alla luce dell’accertamento tecnico e, soprattutto, delle effettive condizioni della polizza. Il punto, in concreto, è semplice: prima di accettare un diniego assicurativo occorre verificare se la causa di esclusione invocata dalla compagnia sia realmente prevista dal contratto e realmente dimostrata nel caso specifico.

In situazioni di questo tipo, soprattutto quando il danno è rilevante o la compagnia contesta l’operatività della garanzia, può essere utile rivolgersi a un professionista con specifica esperienza in materia assicurativa e immobiliare, che possa valutare se il diniego sia effettivamente conforme al contratto e alla disciplina applicabile.

Una verifica tempestiva può fare la differenza tra accettare un rifiuto della compagnia e far valere correttamente i propri diritti. Perché tra ciò che una polizza non copre e ciò che l’assicuratore sostiene che non copra può esserci, talvolta, una differenza decisiva.
 

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