
INFORTUNIO IN ITINERE PER ANDARE A PRENDERE LA FIGLIA A SCUOLA
Un’infortunio mentre vai a prendere tua figlia a scuola, durante la pausa dallo smart working, può essere considerato “in occasione di lavoro”? Per l’INAIL no. Per il Tribunale di Milano sì. E in mezzo, come sempre, c’è la realtà: quella che le norme inseguono, ma raramente riescono a comprendere fino in fondoIl Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con sentenza del 17 luglio 2024 (Giudice Rossella Chirieleison), ha riconosciuto come infortunio in occasione di lavoro l’evento occorso a una funzionaria doganale in smart working, che si era assentata temporaneamente per andare a prendere la figlia a scuola.
L’INAIL aveva negato l’indennizzo, sostenendo che l’infortunio fosse avvenuto durante un permesso personale, quindi fuori dall’occasione di lavoro. Ma il Tribunale ha ribaltato la prospettiva, chiarendo un principio di grande attualità, soprattutto dopo l’espansione del lavoro agile:
👉 anche durante un permesso, il legame con l’attività lavorativa non si interrompe automaticamente.
Il caso
La dipendente, in regime di smart working, aveva comunicato via mail la propria uscita temporanea per “ritirare la figlia a scuola”, precisando che avrebbe recuperato l’orario nella stessa giornata.
Durante il tragitto a piedi (1,6 km tra casa e scuola), era caduta accidentalmente, riportando una distorsione alla caviglia destra con lesioni legamentose.
L’INAIL aveva escluso la tutela, qualificando il sinistro come rischio generico, non connesso all’attività lavorativa.
La lavoratrice, assistita dai propri difensori, ha impugnato il provvedimento, ottenendo giustizia in Tribunale.
La decisione
Il Giudice del Lavoro ha riconosciuto il nesso causale con l’attività lavorativa, affermando che:
“Il permesso di lavoro per motivi personali non interrompe ex sé il legame con l’attività lavorativa, né esclude la tutela assicurativa nel normale percorso casa-lavoro.”
La sentenza richiama espressamente la Cassazione n. 18659/2020, secondo cui l’infortunio in itinere è indennizzabile anche in caso di permesso, purché il tragitto mantenga un collegamento funzionale con l’attività lavorativa e non si tratti di deviazione arbitraria o voluttuaria.
Nel caso concreto, l’uscita per accompagnare o riprendere la figlia da scuola è stata ritenuta espressione dei doveri genitoriali – diritti costituzionalmente garantiti – e quindi perfettamente compatibile con la tutela Inail.
Il principio affermato
Il Tribunale ha valorizzato una lettura evolutiva del concetto di “occasione di lavoro”, adeguata al contesto del lavoro agile e alla necessità di conciliazione vita-lavoro.
Non è solo la prestazione in sé a essere protetta, ma anche i momenti di sospensione giustificata, come pause, riposi e permessi, che trovano fondamento in diritti della persona lavoratrice.
Di conseguenza, l’infortunio nel percorso normale casa-lavoro (o domicilio-luogo connesso alla funzione genitoriale) resta coperto dall’assicurazione obbligatoria, purché non sussistano deviazioni arbitrarie.
L’esito economico
Sulla base della CTU medico-legale, il Tribunale ha riconosciuto:
- menomazione permanente dell’integrità psico-fisica pari all’8%,
- indennizzo Inail ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 pari a € 9.811,86,
- rimborso spese mediche € 345,51,
- spese legali € 4.000,00, oltre accessori di legge.
Perché è importante
Questa decisione consolida un orientamento che rafforza la tutela del lavoratore anche nel lavoro agile, riconoscendo che:
“La vita familiare e la cura dei figli non sono attività estranee al lavoro, ma parte integrante del bilanciamento che l’ordinamento tutela.”
In altre parole, il diritto alla genitorialità non è una pausa dal lavoro, ma un diritto che convive con esso.
E se l’infortunio avviene nel tragitto legato a tale necessità, la tutela Inail deve operare.
Riflessione finale
In un’epoca in cui i confini tra lavoro e vita privata si fanno sempre più sottili, il diritto deve adeguarsi alla realtà.
Questa sentenza lo fa, affermando un principio semplice ma potente:
“La sicurezza del lavoratore non finisce con l’orario di lavoro, ma lo accompagna anche nei momenti in cui esercita i propri diritti personali e familiari.”
